Veneto: welfare specifico per i lavoratori artigiani del trasporto e spedizione merci
A cura della redazione
In data 5 novembre 2018, le Parti - Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FILT-CGIL, FIT-CISL UILTRASPORTI-UIL – hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese del Settore Autotrasporto merci del Veneto.
Secondo quanto previsto dall’art. 23, Parte Terza, in aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, le aziende metteranno a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (€ 16,33 mensili per 12 mensilità) rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 entro il mese di novembre di ciascuno dei due anni.
Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza rispettivamente all’1.1.2019 e all’1.1.2020 una volta superato il periodo di prova. Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time. Sono esclusi comunque i lavoratori, sulla base dell'art. 78 del CCNL, in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2019 o nel 2020. Gli importi di cui sopra sono comprensivi, altresì, di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
L'erogazione è da effettuarsi esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro. Nel confronto con i lavoratori vanno privilegiati i beni e servizi con finalità di previdenza complementare, educazione, istruzione ed assistenza sociale e sanitaria o di culto.
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