L’Inail, con la circolare n. 50 del 14 dicembre 2010, ha riepilogato la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi disposta seguito degli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Veneto. 

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. Alluvione in Veneto, versamenti al 22 dicembre), è stata disposta la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti indicati negli elenchi allegati sub A al decreto stesso dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, senza diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato.
La sospensione si applica alla quarta rata del premio di autoliquidazione 2009/2010 del 16 novembre 2010 e ad ogni altro pagamento in scadenza nel periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010, comprese le rateazioni ordinarie in corso alla data dell’evento, concesse dall’INAIL.
Possono beneficiare della sospensione i soggetti inclusi negli elenchi allegati sub A al decreto stesso, comprendenti sia gli elenchi delle imprese che hanno subìto il fermo della propria attività economica, interessate quindi alla sospensione dei versamenti nei confronti dell’INAIL, sia gli elenchi dei cittadini costretti allo sgombero ovvero all’evacuazione dalle proprie abitazioni. Tali soggetti, “fruiscono della sospensione … qualora entro il 10 dicembre 2010 producano ai Sindaci dei Comuni di residenza ovvero sede delle relative aziende una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l’adozione nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione”.
L’elenco dei soggetti che hanno presentato la citata dichiarazione sarà acquisito dall’INAIL direttamente dai Comuni interessati, al fine di individuare le posizioni assicurative territoriali beneficiarie della sospensione.
I versamenti relativi ai premi assicurativi oggetto di sospensione sono effettuati entro il 22 dicembre 2010. I beneficiari, quindi, dovranno versare la somma dovuta in unica soluzione entro il 22 dicembre 2010, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999153.