L’Inps, con la circolare n. 97 del 18 luglio 2012, ha comunicato che l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,75%.
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 5 luglio 2012, ha, infatti, ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dall’11 luglio 2012, è fissato nella misura dello 0,75%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La misura in esame (tasso del 6,75%) trova applicazione, dunque, con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dall’11 luglio 2012.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,75% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.