L’INPS, con la circolare n. 15 del 3 febbraio 2012, ha comunicato che sono variati gli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari.
Gli importi di cui sopra sono correlati legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2012, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23.1.2012, pari rispettivamente all’1,6% dal 1°gennaio 2011 (in luogo della misura provvisoria dell’1,4% di cui al D.M. del 19 novembre 2010) e al 2,6% dal 1°gennaio 2012 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2011 e per il 2012, gli importi delle indennità in esame.