Secondo l’art. 51 comma 3-bis del TUIR, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Si parla in questi casi dei c.d. voucher (si pensi ad esempio alle gift card).

Secondo l’Agenzia delle entrate (Circolare n.28/E 2016) il voucher deve possedere queste caratteristiche affinché il berne o il servizio dallo stesso rappresentato possa non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

  • Deve rappresentare una specifica utilità e dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero suo valore nominale;
  • Non può essere emesso a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio (ovvero non è integrabile da parte del titolare);
  • Non può rappresentare più prestazioni, opere o servizi (salvo deroghe di cui si dirà oltre);
  • Non può rappresentare somme di denaro;
  • Non può essere emesso a rimborso di spese già sostenute dal dipendente;
  • Il lavoratore non può intervenire nel rapporto economico tra datore di lavoro e struttura che eroga il servizio;
  • Deve essere intestato all’effettivo fruitore della prestazione (dipendente o suoi familiari);
  • Non può essere monetizzato o ceduto a terzi.

Pertanto il lavoratore intestatario del voucher che intende utilizzarlo, deve recarsi presso la struttura convenzionata e fruire del bene o del servizio per l’intero suo valore.

Questo non significa che il dipendente non possa attivare un nuovo rapporto contrattuale con la struttura che eroga il servizio, ma questo deve risultare estraneo e aggiuntivo rispetto a quello a cui dà diritto il voucher.

È il caso dell’abbonamento in palestra: se il voucher emesso dal datore di lavoro ricomprende 10 ingressi in palestra, l’11° può essere acquistato dal dipendente poiché si tratta di una nuova prestazione svincolata dalla precedente.

Il legislatore ha comunque previsto una deroga al voucher unico. Più precisamente l’Art.6 comma 2 del Decreto Attuativo Interministeriale 25 marzo 2016 prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”.

Pertanto quanto stabilito al comma 3-bis dell’art. 51 non trova applicazione per i servizi erogati in regime di fringe benefits, per i quali possono essere emessi voucher che si riferiscono a più beni (si pensi ad esempio al buono Amazon). In questo caso trova applicazione il limite di esenzione pari a 258,23 euro, il cui sforamento ha come conseguenza la tassazione dell’intero importo.

In conclusione mentre il voucher monouso deve dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, scelti dal dispendente anche tra quelli proposti da una piattaforma welfare elettronica, per un valore però non eccedente 258,23 euro se vuole fruire dell’agevolazione fiscale.