L’Agenzia delle entrate durante il forum del 29.11.2017, ha chiarito che risulta possibile applicare la deducibilità integrale dal reddito d’impresa del costo sostenuto per opere e servizi welfare destinati ai dipendenti e loro familiari (art. 51, c.2, lettera f), del TUIR), per affetto di un regolamento aziendale, purché il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio.

L’agenzia delle entrate lombarda aveva precisato con l'Interpello 954-1417/2015 che può essere considerato valido, ai fini della piena deducibilità, un regolamento aziendale che non consente, per un determinato periodo di tempo, al datore di lavoro, di modificare gli impegni assunti nei confronti dei dipendenti in materia di welfare. Infatti, in tale ipotesi, il lavoratore che aderisce al piano diventa titolare di un diritto soggettivo, al quale è correlato l’obbligo del datore di lavoro che non può essere revocato volontariamente da quest’ultimo.

Conseguentemente, le aziende che intendono istituire piani welfare avvalendosi del regolamento aziendale devono espressamente riportare una clausola che soddisfi dette condizioni.

A titolo di esempio:

 Art. … – Deducibilità dal reddito d’impresa

Il presente regolamento, quale atto negoziale unilaterale vincolante per l’azienda, ha le caratteristiche per essere considerato utile, secondo le vigenti regole fiscali, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti dall’azienda.

Art. … – Validità

Il Piano welfare di cui al presente regolamento avrà validità dal ….. al ………. e, in tale periodo, sarà vincolante per il datore di lavoro.