L'INPS, con la circolare 23/12/2003 n.197, ha fornito uno speciale vademecum sulla disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici con i redditi di lavoro autonomo. In particolare per quanto riguarda l'individuazione dei redditi di lavoro autonomo ai fini dell'incumulabilità con le pensioni l'INPS chiarisce devono essere tenuti in considerazione i seguenti: - i redditi delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, vengono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le disposizioni relative a tali redditi. i redditi prodotti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori a titolo principale, ma anche ogni altro compenso percepito per l'attività di lavoro autonomo, anche se occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. - i compensi percepiti per l'esercizio di arti o professioni, - i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, - le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione in caso di apporto della prestazione lavorativa, - i compensi percepiti per i cococo, anche se fiscalmente i relativi redditi sono equiparati a quelli a quelli da lavoro dipendente, e i rapporti di collaborazione, come quelli derivanti dagli uffici di amministrazione, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività riguardanti incarichi di presidente di enti o associazioni, dei componenti dei rispettivi consigli o comitati, ecc. - le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali - i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo. Non sono invece rilevanti ai fini del cumulo le indennità percepite dai presidenti e dai membri del consiglio regionale e quelle dei parlamentari nazionali ed europei.