Welfare
Vaccino antinfluenzale: può essere un benefit esente il costo sostenuto dall’azienda
A cura della redazione
Se il datore di lavoro intende sostenere il costo per la vaccinazione antinfluenzale dei propri dipendenti, per questi ultimi non costituisce reddito dato che tale iniziativa, ricade nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR (nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma).
Anche se tale servizio venisse offerto ai familiari dei lavoratori, rimane comunque esclusa la concorrenza al reddito di lavoro dipendente, sempre per effetto della lett.f).
Le cose cambiano se il costo viene direttamente sostenuto dal dipendente e poi questo chiede il rimborso al proprio datore di lavoro.
Infatti il rimborso spese è escluso in caso di applicazione della citata lett. f), così come confermato anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28/E del 2016 al punto 2.1., con la conseguenza che in tale situazione la somma ricevuta costituirebbe reddito. Al lavoratore comunque spetterebbe il diritto alla detrazione di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del TUIR secondo cui è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.
A questo punto sorge una domanda: non si potrebbe applicare il limite dei 258,23 euro (raddoppiato per l'anno 2020) di esenzione previsto per i benefit dall’art. 51, c. 3 del TUIR?
La risposta è negativa perché la norma fa riferimento solo a beni ceduti e servizi prestati e non ricomprende anche l’erogazione di somme di denaro a titolo di rimborso spese.
Per ricadere nell’ambito di applicazione della citata disposizione il datore di lavoro dovrebbe ricorrere al voucher, previa stipula di una convenzione con l’operatore sanitario che eroga il servizio di vaccinazione antinfluenzale.
Riguardo alla deducibilità da parte dell’azienda del costo sostenuto, se la messa a disposizione del servizio di vaccinazione a tutti i dipendenti avviene per contratto, accordo o regolamento aziendale (che fa sorgere un’obbligazione negoziale) allora la deducibilità è integrale, ai sensi dell’art. 95 del TUIR. In caso contrario, ossia se avviene per discrezione dell’azienda, allora la deducibilità sarà solo nel limite del 5x1000 (art. 100 del TUIR).
Riproduzione riservata ©