Tra i vari benefit che possono essere inseriti in un piano welfare dal datore di lavoro e che soddisfano maggiormente l’interesse dei lavoratori, non possono mancare i viaggi e le vacanze, a maggior ragione con l’avvicinarsi del periodo estivo.

Il modo migliore che il datore di lavoro ha per gestire tali benefit è quello di stipulare una convenzione con un’agenzia di viaggio o un tour operator on line (es: booking) e consegnare ai lavoratori un voucher, dal valore prestabilito, che identifica la meta vacanziera scelta.

Ciò è possibile ai sensi dell’art. 51, c. 3-bis del TUIR secondo cui l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale.

Pur avendo un certo valore, i voucher, come ricordato anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2016, non configurano denaro. Inoltre non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Al fine di comprendere meglio la procedura possiamo ricorrere al seguente esempio.

Ipotizziamo che l’azienda Alfa stipuli una convenzione con l’agenzia di viaggi Beta e decida di riconoscere ai propri lavoratori un conto welfare del valore di 500 euro.

Il lavoratore si recherà presso l’agenzia di viaggi Beta convenzionata e sceglierà la vacanza desiderata.

Spetterà al datore di lavoro pagare direttamente l’agenzia di viaggi e consegnare al lavoratore il voucher rappresentativo della viaggio o della vacanza scelta.

Il dipendente si recherà presso la struttura desiderata (albergo, villaggio turistico, ecc.) e consegnando il voucher fruirà gratuitamente del soggiorno.

Se la somma riconosciuta al dipendente come welfare aziendale (nell’esempio 500 euro), non viene utilizzata integralmente per il viaggio o la vacanza scelta, l’importo che avanza non viene perso, ma potrà essere destinato ad altri benefit presenti nel piano welfare.

I vantaggi lato dipendente sono molteplici:

  • la somma riconosciuta dal piano welfare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente;
  • ricorrendo al voucher il lavoratore sceglie la meta vacanziera che più gli aggrada a costo zero, dato che la spesa sarà totalmente a carico del datore di lavoro;
  • il lavoratore essendo in ferie si vedrà corrispondere comunque la retribuzione.

Invece, l’azienda dal canto suo potrà dedurre integralmente il costo ai sensi dell’art. 95 del TUIR, se l’erogazione dei benefit avviene in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale.

Infine, non va dimenticata la finalità propria del welfare aziendale: il miglioramento del benessere del dipendente comporta un aumento della produttività.