Assegnare al dipendente un cellulare per necessità di servizio non determina un reddito in natura, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, sempreché il dipendente non lo utilizzi anche per uso privato, facendo sostenere il costo delle proprie telefonate al datore di lavoro. In tale ipotesi, al fine di valorizzare il reddito in natura (secondo l’art. 9 del TUIR), occorrerebbe individuare/recuperare il valore delle telefonate effettuate per motivi privati. L’esclusione dal fringe benefit potrebbe intervenire addebitando al dipendente (mediante emissione di fattura) il costo di dette telefonate oppure chiedere alla compagnia telefonica di sdoppiare la fatturazione, utilizzando specifici accorgimenti tecnici legati ai numeri di telefono che vengono composti (se il valore da addebitare non supera complessivamente € 258,23, nel periodo d’imposta, tenendo conto anche di altri benefit imponibili, lo stesso non concorre a formare reddito di lavoro dipendente imponibile). Ne consegue che l’assegnazione di un cellulare dual-sim per motivi di servizio, dove i costi della seconda SIM sono sostenuti direttamente dal dipendente, non determina alcun fringe benefit, per assimilazione a quanto sopra esposto.