L’art. 12 del D.L. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis, convertito in L. 142/2022) ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00. ​Il citato limite è stato innalzato, dal Decreto Aiuti Quater (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) fino a 3.000 euro.

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