Uniemens e fruizione dell’Assegno di integrazione salariale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024, richiamando la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla Legge 234/2021 che ha, tra l’altro, sostituito l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà erogato dal FIS e dagli altri Fondi di solidarietà con l’assegno di integrazione salariale, ha ricordato che devono ritenersi unificati i codici di esposizione degli eventi di riduzione e sospensione dell’attività lavorativa nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione del citato assegno e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà”.
Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.
Mentre per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.
Restano invece invariate le istruzioni operative per Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
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