L’INPS, con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi alla fruizione degli esoneri previsti per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 e di donne svantaggiate.

Con riferimento all’esonero under 36 (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre, che i suddetti <CodAgio>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circ. 65/2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens,è stato evidenziato che per il recupero dell’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell’anno 2022 e nell’anno 2023 deve essere valorizzato l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “3K” e “4K”.

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il <CodAgio> “3K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il <CodAgio> “4K” deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgio, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare 65/2019).

Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Infine, a parziale rettifica di quanto indicato nelle circolari 57/2023 e 58/2023, l’INPS precisa che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework è a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.