L’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 297, della L. 197/2022 (L. di Bilancio 2023), per le assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nonché ulteriori precisazioni in merito all’esonero di cui all’art. 1, c. 10, della L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022, tenuto conto della stretta continuità tra le due misure in esame e considerata la cessazione al 30.6.2022 degli effetti della disciplina del Temporary Framework collegato all’emergenza da Covid-19.

La circolare conferma molte delle indicazioni già fornite da precedenti provvedimenti dell’Istituto (su tutti: circolari 48/2018 e 56/2021; messaggio 3389/2021) e fornisce lo spunto per nuove interessanti indicazioni che, di seguito, si evidenziano.

Datori di lavoro

Innanzi tutto, si ricorda che gli esoneri in commento sono riconosciuti, per il periodo 1.7.2022 – 31.12.2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Le misure in trattazione, quindi, non si applicano nei confronti della P.A. ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Infine, tenuto conto che le misure in trattazione sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis and Transition Framework, si rappresenta che sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

- le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Rapporti di lavoro incentivati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Viceversa, sono esonerabili i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ex L. 142/2001 e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Inoltre, gli esoneri in commento non si applicano alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della L. di Bilancio 2018. Ne deriva che, per tali due diverse fattispecie (mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione), trova applicazione il solo disposto di cui all’art. 1, commi 106 e 108, della L. di Bilancio 2018 (si veda circ. INPS 40/2018).

Assetto e misura

Per ciò che concerne l’assetto e la misura degli incentivi, si rileva che:

1.       L’incentivo ex L. di Bilancio 2021 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1.7.2022 al 31.12.2022 – si veda circ. 56/2021 e mess. 3389/2021), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;

2.       L’incentivo ex L. di Bilancio 2023 (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1.1.2023 al 31.12.2023), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

In riferimento alla contribuzione effettivamente esonerabile, oltre alle indicazioni già fornite in precedenza, l’INPS precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

-       il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al D.L. 103/1991 (L. 166/1991);

-       il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 182/1997;

-       il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 166/1997.

Si precisa, inoltre, che il contributo aggiuntivo IVS (arti. 3, quindicesimo comma, della L. 297/1982) destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato art. 3 prevede, contestualmente, l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo (6.000 euro nel caso dell’esonero ex L. di Bilancio 2021 o 8.000 euro nel caso dell’esonero ex L. di Bilancio 2023) dalla fruizione degli esoneri contributivi.

Il diritto alla fruizione di entrambi gli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 (con alcune deroghe che saranno evidenziate successivamente), al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (L. 296/2006, art. 1, commi 1175 e 1176), nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’esonero di cui L. di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall’esonero di cui alla L. di Bilancio 2023.

Condizioni generali

Con particolare riguardo alle condizioni generali, l’INPS rinvia a quanto illustrato con le circolari 40/2018 e 56/2021, in riferimento all’esonero contributivo strutturale di cui all’art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della L. di Bilancio 2018. Nello specifico, nonostante l’espresso richiamo effettuato dall’art. 1, c. 104, della L. di Bilancio 2018, e dall’art. 1, c. 12, della L. di Bilancio 2021, al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata dell’agevolazione ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’art. 31, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015. In particolare:

-          per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro;

-          per gli esoneri in trattazione non trova applicazione il disposto di cui all’art. 31, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Nel caso degli esoneri in trattazione, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall’art. 1, c. 103, della L. 205/2017, con riferimento all’esonero strutturale ivi disciplinato. Secondo la citata disposizione, “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al c. 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

Condizioni specifiche

Con riferimento, invece, alle condizioni specifiche (legate, cioè, esclusivamente agli esoneri trattati) e, in particolare a quella secondo cui il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’INPS evidenzia che: i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Medesime considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente o rapporti di lavoro domestico (a tempo indeterminato). Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento degli esoneri le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione degli esoneri anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.

Inoltre, con specifico riferimento ai licenziamenti per GMO, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Casi particolari

Riguardo alla possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, l’INPS ha ribadito che l’esonero di cui alla L. di Bilancio 2023 può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dall1.1.2023 al 31.12.2023. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’agevolazione in trattazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell’agevolazione residua per un ammontare pari al 100% dei contributi datoriali, solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale (1.1.2023 – 31.12.2023). Diversamente, qualora il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31.12.2023, nell’eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l’esonero previsto dalla L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro/anno. Analoghe considerazioni circa il termine di operatività della misura valgono anche per l’eventuale riconoscimento dell’esonero previsto dalla L. 178/2020 (L. di Bilancio 2021).

Aiuti di Stato

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione Europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, in virtù del quale è necessario, tra l’altro, che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina. Pertanto, l’INPS precisa ulteriormente che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

Di conseguenza, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, diversamente dalla disciplina prevista nel Temporary Framework (COVID-19), che escludeva espressamente dal proprio ambito di applicazione le imprese che già versassero in una condizione di difficoltà.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri contributivi non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, tra cui:

-          incentivo all’assunzione di lavoratori disabili ex art. 13, L. 68/1999;

-          incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari di NASpI;

-          riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;

-          riduzioni contributive previste per il settore edilizia;

-          Decontribuzione Sud,

-          incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate ex art. 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012, ex art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021, nonché ex art. 1, c. 298, della L. di Bilancio 2023. Allo scopo, si conferma che è possibile fruire prima dell’incentivo previsto dalla L. 92/2012, dall’art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021 o dall’art. 1, c. 298, della L. di Bilancio 2023, per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’INPS fa, infine, presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della L. 398/1987, con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione.

Da ultimo, si rileva che l’esonero ex L. di Bilancio 2023 è, invece, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dall’art. 1, c. 281, della medesima L. di Bilancio 2023 (come modificato dall’art. 39 del D.L. 48/2023).

UNIEMENS

Per la fruizione in UniEmens relativa all'esonero del secondo semestre 2022 (L. di Bilancio 2021) valgono le regole di compilazione i cui al precedente messaggio INPS 3389/2021. La sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.​

Per il l'esonero 2023 (L. di Bilancio 2023) è stato istituito il nuovo codice EG36. Anche in questo caso, la sistemazione degli arretrati deve essere effettuata nei flussi di competenza da luglio a ottobre 2023.​