Una tantum in sostituzione dei buoni pasto: è reddito tassato ordinariamente
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 377 del 14 luglio 2022, ha chiarito che il contributo in denaro una tantum, derivante dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, concesso alla generalità dei dipendenti nella logica di un piano di welfare integrativo, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR.
Il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'art. 51, c. 2 e seguenti del TUIR.
Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del TUIR.
Nella fattispecie in esame, un Ente ha fatto presente che, ai sensi dell'art. 1, c. 870, della L. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.
Sulla base di tale disposizione, l'Ente ha sottoscritto un accordo integrativo con le Organizzazioni Sindacali del comparto firmatarie del CCNL nel quale è stabilito che una somma individuata come risparmio derivante dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 e certificata dal Collegio dei Revisori, sarà utilizzata per finanziare gli istituti del welfare integrativo, con particolare riferimento alle iniziative a sostegno del reddito previste dal vigente CCNL di comparto.
In particolare, l'iniziativa a sostegno del reddito dei dipendenti consiste in un contributo una tantum diretto alla generalità del personale. Il contributo, anche per semplificarne le modalità di erogazione, è liquidato in misura fissa ed uguale per tutti i dipendenti cui si applica il succitato accordo, indipendentemente dalla qualifica e dal livello professionale rivestiti nonché dalla fascia di reddito e/o dal numero dei componenti del nucleo familiare.
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