L’INPS, con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.  

Si ricorda che i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto sono i seguenti:

a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;

b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

I soggetti interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.