Ulteriori proroghe per cartelle di pagamento e pignoramenti dello stipendio
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il decreto legge n. 7 del 30 gennaio 2021, con la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, è stato modificato l’art. 157 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), per cui la ripresa della notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, da parte degli uffici degli enti impositori, i cui termini di decadenza sono sospesi dall’8.3.2020 al 31.12.2020, è stata spostata dall’1 marzo 2021 al 31 gennaio 2022.
Inoltre, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, c. 1, lett. a) e b), del DPR 602/1973, sono prorogati di 14 mesi relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del DPR 600/1973.
I versamenti (entrate tributarie e non tributarie), scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 28.2.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010 saranno effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2021.
È stato, da ultimo, prorogato il termine di ripresa degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 28.2.2021) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. L'art. 1 del D.L. 3/2021 è stato abrogato.
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