In merito alla sostituzione dei premi di risultato agevolabili con il versamento dei contributi alla previdenza complementare, la lett. c) del comma 160 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, inserendo il comma 184-bis nell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, ha previsto che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, i contributi ai fondi di previdenza complementare, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (circ. 5/E del 2018), con la citata disposizione, il legislatore del 2017 ha disposto che detto premio erogato sotto forma di contribuzione non sia assoggettato a tassazione anche se detti contributi superano il limite di deducibilità dal reddito fissato in euro 5.164,57.

Ne consegue che se il lavoratore sceglie di convertire il premio di risultato in contributi alla previdenza complementare, potrebbe fruire dell’esenzione fiscale fino a euro 8.164,57, dato dal limite di deducibilità di cui al D.Lgs. 252/2005, pari a euro 5.164,57 a cui si aggiungono euro 3.000,00 (limite massimo del premio di risultato agevolabile).

Detti versamenti esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore potrebbero essere incrementati con ulteriori euro 2.582,29, per i lavoratori di prima occupazione.

Sempre la circolare 5/E del 2018 precisa inoltre che quale ulteriore misura di favore, il legislatore ha previsto che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alla previdenza complementare, in sostituzione dei premi di risultato, non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica.

La Legge di Bilancio 2017, infatti, derogando alla regola generale contenuta nel D.Lgs. 252/2005 secondo cui tali prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi non dedotti, ha previsto che i contributi in esame possano comunque essere dedotti dalla base imponibile.

Ne consegue che entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare al Fondo sia l’eventuale ammontare dei contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato, i quali, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’equiparazione dei contributi sostitutivi del premio di risultato a quelli non dedotti dal reddito, operi non solo in caso di erogazione della prestazione pensionistica ma anche in caso di erogazione di anticipazioni o di riscatto della prestazione stessa.