Tutela reale anche per i patronati
A cura della redazione

I patronati non svolgendo un'attività sindacale o politica, ma limitandosi ad assistere i lavoratori ed i pensionati nel disbrigo delle pratiche amministrative e giudiziarie sono soggetti alla tutela reale (Cass. 20/11/2007 n.24043).
Più precisamente sostengono i giudici di legittimità non è applicabile l'art. 4 della legge n. 108/90 che sottrae all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura "politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di culto". L'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non è politica né sindacale, perché non concorre alla composizione dei contrasti di interessi collettivi e in particolare dei conflitti relativi ai processi produttivi; funzione degli istituti, infatti, è quella di assistere i lavoratori e loro aventi causa nel conseguimento, in via amministrativa o giudiziaria, delle prestazioni previdenziali e di quiescenza, onde la loro attività attiene non alla formazione o alla nascita, in sede legale o convenzionale, dei rapporti obbligatori a carico degli enti di previdenza o di assistenza o dei datori di lavoro, bensì all'attuazione degli stessi rapporti. In altri termini i patronati non sono organizzazioni di tendenza, non svolgono compiti di natura politica o sindacale; come tali, non rientrano tra gli enti esonerati dall'applicazione della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo del personale.
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