Tutela previdenziale dei soci lavoratori di cooperativa artigiana: il punto dell’INPS
A cura della redazione
Con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, ha riepilogato il quadro normativo concernente la disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornito chiarimenti in merito alla tutela previdenziale di tale categoria di soggetti, prevedendo l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano.
Con particolare riferimento all’individuazione della base imponibile, l’INPS ha, infine, precisato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 114, della L. 208/2015, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR).
Per coloro che sono iscritti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, il reddito prodotto ai sensi dell’art. 50 del TUIR deve essere considerato, oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, ai fini della determinazione della base imponibile per la quantificazione dell’importo da versare a titolo di contribuzione eccedente il minimale ai sensi della L. 233/1990 e successive modificazioni. Il Ministero del Lavoro ha, infatti, evidenziato come “l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva”.
A tal fine, si rammenta che, con l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, diviene obbligatoria la compilazione del quadro RR posto all’interno della dichiarazione fiscale “Redditi Persone Fisiche”.
Per l’individuazione del reddito da utilizzare per le annualità pregresse si forniscono, infine, le seguenti indicazioni:
- in caso di avvenuta compilazione del quadro RR da parte del socio, deve essere utilizzato il dato riportato in tale quadro;
- qualora non sia stato compilato il quadro RR, devono essere utilizzati, come in uso per gli altri contribuenti, i dati riportati nei quadri F o G;
- nel caso in cui non siano stati compilati i quadri relativi al reddito d’impresa, dovranno essere utilizzati i dati presenti nel campo 3 del quadro RC, qualora nel quadro RC sia stata barrata la casella “Soci coop. artigiana”.
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