L’INAIL, con la circolare 16/2023, facendo seguito al comunicato stampa della BCE del 4 maggio 2023 che ha innalzato nuovamente l’ex TUR, a decorrere dal 10 maggio 2023, di 0,25 punti base, ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.

In particolare, il tasso per il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori, a decorrere dal 10 maggio u.s., è passato dal 9,50% al 9,75%.

Detta misura, si ricorda, è data dall’ex TUR, adesso denominato Tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, maggiorato di 6 punti base.

Tale innalzamento non incide sulle rateazioni già in corso, per le quali restano ancora validi i piani in essere, già determinati con l’applicazione del tasso vigente alla data di presentazione dell’istanza. Ricadono nell’ambito di applicazione del nuovo aumento quindi solo i piani di ammortamento che fanno riferimento alle istanze di rateazione presentate dalla citata data.

Le sanzioni civili, sempre dalla predetta data, aumentano invece dall’9,00% al 9,25% (ex TUR maggiorato di 5,5 punti base). A subire l’incremento sono le sanzioni applicate nelle ipotesi di omissione ed evasione contributiva di cui alle lettere a) e b) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000. Si tratta, rispettivamente, della fattispecie del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e di quella dell’evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Pari misura trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal successivo comma 10 della richiamata disposizione, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei premi sia effettuato entro il termine fissato dall’INAIL.

Resta fermo, in tutte e tre le ipotesi, che la sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’INAIL ricorda infine che le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso non inferiore a quello degli interessi legali nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Pertanto, dato che l’ex TUR è inferiore al tasso degli interessi legali (attualmente pari al 5%), ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (ossia una misura pari all’interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (ossia il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali) così come previsto, a suo tempo, dalla Delibera INAIL del 17 gennaio 2002 n.1.