La posta elettronica del dipendente pur riportando il suo nome e cognome rimane sempre di proprietà dell'azienda con la conseguenza che deve ritenersi escluso l'uso esclusivo e personale del lavoratore. Infatti precisano i giudici di merito i messaggi inviati con la posta elettronica aziendale rientrano nel normale scambio di corrispondenza che l'impresa intrattiene con soggetti esterni. Ne consegue che se il datore di lavoro accede alla posta elettronica del dipendente, quest'ultimo non può accusare l'azienda di aver violato l'art. 616 del c.p. disciplinante il reato di sottrazione e soppressione di corrispondenza.