Con la circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 importanti precisazioni hanno allargato il campo di applicazione e convenienza della detassazione riguardante le spese di formazione e di assistenza in asili nido. L'articolo 4 del decreto approvato il 10 ottobre 2001 (in attesa di pubblicazione) ha reintrodotto la detassazione in misura pari al 50% delle spese agevolate sostenute denominata Tremonti-bis. La norma, oltre ad allargare la platea di soggetti interessati includendo anche i professionisti e gli artisti (art. 49, c. 1), le banche e le assicurazioni, ha previsto nuove spese agevolabili tra le quali assumono rilevante importanza per il mondo del lavoro quelle relative alle spese di formazione e aggiornamento del personale e quelle per servizi di assistenza in asili nido per bambini inferiori ai 3 anni. Inoltre, alle spese anzidette sarà possibile aggiungere anche quelle relative al personale (interno ed esterno) impiegato nelle attività di formazione ma entro il limite massimo del 20% del volume complessivo delle retribuzioni erogate nel periodo d'imposta considerato. L'agevolazione vale per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle legge e per il periodo d'imposta successivo. Potranno accedervi anche i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2001 restando esclusi solamente quelli che hanno iniziato successivamente all'entrata in vigore della legge. Quanto al calcolo pratico è da tenere in considerazione che, a differenza di quanto accade per gli investimenti in beni strumentali, non esisterà una base di raffronto tra la media delle spese sostenute negli esercizi precedenti e quelle interessate; ciò significa che l'intero ammontare delle spese sostenute sarà oggetto di determinazione della quota di reddito da escludere da tassazione. L'agevolazione esplica i suoi effetti ai soli fini Irpef ed Irpeg essendo esclusa qualsivoglia rilevanza ai fini Irap. Pertanto l'importo agevolato (50% delle spese) sarà portato in diminuzione del reddito nella determinazione delle imposte anzidette. In ultimo è opportuno ricordare che l'agevolazione richiede un'attestazione formale effettuata dal presidente del collegio sindacale (ove esistente) ovvero da un revisore dei conti o da un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere o consulente del lavoro) o da un responsabile tecnico di un CAF.