Trasporto pubblico locale: il costo non sostenuto dal datore di lavoro può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 31/05/2019 n.13/E, fornendo i consueti chiarimenti per la dichiarazione Irpef, ha fornito alcune precisazioni in merito alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto (art. 15, c. 2 del TUIR) che le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale possano essere portate in detrazione per un importo pari al 19%.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR ed è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro, da intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.
Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.
In applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2018 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2018 con validità dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019).
La circolare 13/E del 2019 evidenzia che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 40. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Infatti, come si ricorderà la Legge di Bilancio 2018 ha previsto un nuovo flexible benefit introducendo nell’art.51, c.2 del TUIR la lettera d-bis) secondo cui non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.
Pertanto se le spese dell’abbonamento sono già state rimborsate dal datore di lavoro non possono essere anche detratte in sede di dichiarazione dei redditi, a meno che il rimborso non sia stato parziale.
Ma quali sono le spese che rientrano nel campo di applicazione della citata disposizione del TUIR?
Secondo l’Agenzia delle entrate (circ. n. 13/E del 2019, ma la precisazione è contenuta anche nella n. 5/E del 2018), per “abbonamento” si intende un titolo di trasporto che consenta di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.
La detrazione (o il rimborso da parte del datore di lavoro) spetta, pertanto, per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Restano escluse le spese sostenute per l’acquisto: di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore; delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono documentate dal titolo di viaggio e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla ricevuta di pagamento dell’abbonamento (es. smart card nominativa ricaricabile). Deve essere documentata, inoltre, la durata dell’abbonamento. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell’indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato.
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa.
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