Trasporto pubblico: la detrazione opera indipendentemente dal periodo di validità dell’abbonamento
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 901-610/2018, ha precisato che la detrazione Irpef per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, reghionale ed interregionale, per un importo non superiore a 250 euro prevista dall’art. 15, c. 1, lett. i-decies) del TUIR, deve essere applicata tenendo conto del principio di cassa a prescindere dal periodo di validità dell’abbonamento.
Nel quesito sottoposto all’Agenzia delle entrate, un’azienda ha stipulato delle convenzioni con la società di trasporto al fine di fornire ai propri dipendenti agevolazioni negli spostamenti casa – lavoro, con riduzione dei costi e facilitazioni di pagamento.
Il costo dell’abbonamento è stato anticipato dall’azienda e poi trattenuto mensilmente in busta paga.
Il dubbio avanzato dall’azienda istante è se fosse corretto, in sede di conguaglio fiscale relativo ai redditi 2018, applicare la detrazione d’imposta del 19% tenendo conto del limite di 250 euro sia sugli importi trattenuti al dipendente in busta paga da gennaio 2018 a novembre 2018 relativi agli abbonamenti acquistati nel 2017, sia sugli importi trattenuti al dipendente in busta paga a dicembre 2018, relativi agli abbonamenti acquistati nel 2018.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è positiva. Infatti viene richiamata la circolare 19/2008 avente ad oggetto analoga detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico introdotta per l’anno 2008 dalla L. 244/2007 con la quale è stato chiarito che per l’imputazione delle spese deve essere applicato il criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri.
Pertanto la detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno di riferimento, a prescindere dal periodo di calidità dell’abbonamento, che può quindi coincidere con il periodo d’imposta successivo.
In conclusione, anche se gli abbonamenti si riferiscono al 2017, ciò che rileva è il periodo in cui sono stati trattenuti in busta paga, ossia nel 2018, con la conseguenza che è corretto applicare la citata detrazione del 19% in sede di conguaglio fiscale relativo ai redditi 2018.
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