Nel documento approvato dall'Agenzia delle Entrate, al punto 17,  Istruzioni per il controllo e la liquidazione delle dichiarazioni mod. 730/2010, si analizza la trasmissione telematica dei modd. 730-4, da parte del CAF, del professionista abilitato o di una associazione professionale, all'Agenzia delle Entrate e destinato ai sostituti d'imposta, evidenziando le seguenti novità rispetto al passato:

- I soggetti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere i risultati contabili non più ai sostituti d'imposta ma direttamente all'Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente a inviarli telematicamente al sostituto d'imposta; 
- L'Agenzia delle Entrate trasmetterà i modd. 730-4 esclusivamente ai sostituti d'imposta che hanno presentato l'apposita comunicazione. Detti risultati contabili saranno resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate utilizzando il tracciato record "M" contenuto nelle specifiche tecniche approvate il 16/2/2010, in particolare il documento informatico conterrà un record di testa e un record di coda lungo 1900 caratteri e tanti record "M" quanti sono i mod. 730-4 da rendere disponibili ai sostituti d'imposta (i sostituti potranno interfacciare i predetti dati per i conguagli in busta paga);
- I CAF, i professionisti abilitati o le associazioni professionali trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modd. 730/2010 con allegati i risultati contabili mod. 730-4 relativi ai lavoratori legati ai sostituti d'imposta presenti nell'apposito elenco reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e abilitati a ricevere direttamente dall'Agenzia delle Entrate i mod. 730-4 per i conguagli in busta paga.
Qualora il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio non risulti presente nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate sopra citato, i dati relativi ai mod. 730-4 non devono essere allegati alle dichiarazioni mod. 730/2010 (conseguentemente i citati 730-4 verranno inviati dai CAF e dai professionisti abilitati direttamente ai sostituti d'imposta interessati).