L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 31/01/2019, ha precisato che le spese di parcheggio sostenute dal dipendente in trasferta, essendo diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, sono assoggettate integralmente a tassazione se il datore di lavoro ha adottato il sistema di rimborso forfettario o misto.

Nel caso in cui invece l’azienda utilizzi il sistema di rimborso analitico, le spese di parcheggio rientrerebbero nel concetto di “altre spese” (nel senso di costi ulteriori rispetto a quelli di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 (25,82 euro per le trasferte all’estero).

L’Agenzia delle entrate, giunge a questa conclusione richiamando la circolare del Ministero delle finanze n. 326E/1997 dove al paragrafo 2.4.1 ha precisato che vanno ricomprese tra le “altre spese” cui fa riferimento l’art. 51, c. 5 del TUIR, e nei cui confronti trova applicazione la franchigia di euro 15,49, a titolo di esempio, quelle relative alla lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance ecc.