La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/04/2009 n.8075, ha deciso che se il lavoratore per ritorsione nei confronti del proprio datore di lavoro non si presenta sul cantiere di lavoro, dopo aver accettato la trasferta, può essere legittimamente licenziato anche quando l'assenza è determinata da un presunto inadempimento dell'imprenditore.
Più precisamente la Suprema Corte ha stabilito in generale che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte.
Infatti non è né ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro. La stessa cosa si verifica nella circostanza in cui il dipendente sia trasferito in un'altra città senza alcuna motivazione e senza il suo consenso.
Nel caso in esame però, concludono i giudici di legittimità, non ricorrono queste circostanze dato che l'indennità variabile corrisposta al lavoratore licenziato remunerava gli effettivi giorni di trasferta, con la conseguenza che non si trattava di un superminimo e il rifiuto di prendere servizio non poteva trovare alcuna giustificazione.