La Corte di Cassazione, con la sentenza 08/06/2009 n.13171, ha deciso che la cessione di un ramo di azienda per produrre effetti deve avere ad oggetto un'entità economica con una propria identità.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, sia la direttiva CE 98/50 (e poi la direttiva CE 01/2003) sia l'art. 2112 c.c. (modificato dal DLgs 276/2003) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in un semplice strumento per la sostituzione del datore di lavoro con un altro che offre minor affidamento sul piano della solvibilità e dell'attitudine a proseguire con continuità l'attività produttiva.
A tal fine il ramo di azienda deve essere un'entità economica con una propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria.
Lo stesso art. 2112 c.c. quinto comma stabilisce che la parte di azienda che si vuol cedere deve essere un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata e che il motivo del trasferimento deve consistere nell'intento di superare uno stato di difficoltà economica.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che l'entità economica deve essere organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera.