Trasferimento del lavoratore senza causali e risarcimento danni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 maggio 2011 n. 9612, ha deciso che il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore trasferito in mancanza di giustificate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con una somma che potrà essere quantificata dal giudice secondo il criterio dell’equità.
Più precisamente i giudici di legittimità hanno ritenuto che il danno subito dal lavoratore in caso di trasferimento immotivato comporta una lesione dei diritti del lavoratore, così come prescritti dall’art. 2103 c.c., che al pari del demansionamento può essere conseguentemente liquidato in via equitativa.
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