La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16198 del 10 luglio 2009, ha stabilito che in materia di trasferimento di ramo d'azienda, anche in presenza del Decreto Bersani, nel silenzio della legge, devono trovare applicazione i principi e la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ..
In particolare, la Cassazione, con la sentenza in commento, nel ripercorrere i principi applicabili in materia di trasferimento d'azienda, ha stabilito che anche in presenza di un intervento legislativo volto a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami - come nel caso specifico del Decreto Bersani di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, D.Lgs. n. 79/1999 - devono trovare applicazione, nel silenzio della legge le garanzie di cui all'art. 2122 c.c., potendosi pervenire ad una diversa conclusione solo allorquando l'inapplicabilità della norma è espressamente prevista o quando dall'intero contesto del suddetto intervento si ricava con certezza una volontà disapplicatrice o quando, infine, è ravvisabile una oggettiva e totale incompatibilità tra la nuova legge e la norma civilistica.