Tra datore di lavoro e società emittente i buoni pasto si applica l’aliquota IVA del 4%
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 1/12/2020 n. 75, ha precisato che nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento.
Ciò per effetto dell’art. 75 della L. 413/1991 secondo cui l'aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.
La base imponibile da assoggettare ad IVA con l'aliquota ridotta del 4 per cento, è costituita dal prezzo convenuto tra le parti (azienda fornitrice dei buoni pasto e datore di lavoro), non rilevando la circostanza che tale prezzo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale indicato nel buono pasto.
In passato l’Agenzia delle entrate era già intervenuta sul punto (Ris. 35/2001) 2001, precisando che l’applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento riguarda tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. In particolare, con il documento di prassi sopra citato si è ritenuto che il legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale "mensa aziendale".
Sempre secondo l’Agenzia delle entrate (Ris. 202/2002) per "mense aziendali", si devono intendere quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall'azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l'appaltatore deve assumere l'obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.
Invece, per quanto concerne il secondo rapporto, tra la società emittente i buoni pasto e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota IVA applicabile sarà del 10 per cento.
In tal caso, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA.
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