Totalmente esenti le Stock option offerte a tutti i dipendenti
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 15/10/2010 n.39, per effetto dell’evoluzione normativa, ha provveduto ad aggiornate i contenuti della circolare 17/1998 con la quale erano state fornite alcune indicazioni in merito alla determinazione della base imponibile contributiva a seguito dell’emanazione del DLgs 314/1997 sull’armonizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali sui redditi di lavoro dipendente.
Nel dettaglio l’INAIL provvede ad evidenziare le somme ed i valori che risultano totalmente o parzialmente esclusi dall’imponibile ai fini fiscali e contributivi dopo aver emanato la circolare 17/1998.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, l’INAIL sottolinea la loro esclusione dall’imponibile fino alla data del 28/05/2008. Più precisamente dette erogazioni per ciascun dipendente sono esenti fino alla data del 28/05/2008 per un importo non superiore a 258,23 euro/anno.
A decorrere dal 29/05/2008 le suddette erogazioni invece concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l’intero importo, ferme restando le eccezioni previste dall’art. 51 del TUIR.
I sussidi occasionali fino alla data del 28/05/2008 sono totalmente esclusi dall’imponibile purchè: erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, corrisposti a dipendenti vittime dell’usura oppure corrisposti a dipendenti ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguiti a rifiuti opposti a richieste estorsive.
A decorrere dal 29/05/2008 invece le stesse erogazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile per l’intero importo.
Per quanto riguarda il servizio di vitto e di mensa, l’INAIL richiamando la risoluzione dell’A.E. 41E/2000 precisa che l’esclusione dal reddito imponibile dell’indennità sostitutiva del diritto di mensa opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni: orario di lavoro che comprende la pausa pranzo, lavoro stabile presso una unità produttiva, unità produttiva che non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione. Viene anche richiamata la risoluzione 118E/2006 che precisa che il buono pasto non concorre quale compenso in natura nei limiti di 5,29 euro giornaliere alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore assunto con contratto a tempo pieno o part time. Pertanto, l’esenzione dalla base imponibile opera sia per i dipendenti che osservano un orario di lavoro che prevede una pausa pranzo, sia per i lavoratori dipendenti part time, la cui articolazione dell’orario di lavoro non prevede il diritto alla pausa pranzo, ove fruiscano dei buoni pasto.
L’esclusione dalla base imponibile degli oneri per finalità sociali (utilizzo di opere e servizi) opera se ricorrono le seguenti condizioni: la spesa è sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale, deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, tali opere e servizi perseguono specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. L’esclusione opera anche se i servizi sono messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda.
Infine l’INAIL si occupa delle azioni concesse ai dipendenti distinguendo quelle offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. stock granting) da quelle offerte a determinati dipendenti (stock option). Nel primo caso il valore è esente da imposizione se non risulta superiore a 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta. Superata tale soglia rientra nella base imponibile la sola eccedenza. Inoltre ai fini dell’esenzione è richiesto che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla loro assegnazione.
Invece per quanto riguarda le stock option il regime agevolato è stato abolito a decorrere dal 25/06/2008 con la conseguenza che la differenza tra il valore di mercato delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione ed il prezzo pagato dal dipendente concorre sempre a formare reddito imponibile ai fini fiscali.
A decorre invece dal 25/06/2008 è applicabile il solo esonero dalal base imponibile ai fini contributivi.
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