L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 5/06/2007 n.126, ha previsto che il valore del "ticket trasporto", di importo pari a euro 258,23 annuo, erogato ai dipendenti per compensare in parte le spese di trasporto, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Tuir, a condizione che nel periodo d'imposta tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit.