L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 343 dell’11 settembre 2020, ha precisato che se il lavoratore iscritto all’AIRE ha la residenza fiscale in Svizzera, il datore di lavoro italiano che eroga il TFR, l’incentivazione all’esodo e le somme erogate a titolo di transazione novativa, non dovrà effettuare le ritenute alla fonte poiché la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese elvetico.

In particolare, nel caso in esame, il lavoratore italiano, prima della risoluzione del rapporto di lavoro, aveva prestato attività lavorativa in Italia dal 2003 al 2009 e in Svizzera dal 2010 al 2019, con ancora la residenza nel territorio nazionale, ma dal 2012 l’ha spostata nel territorio elvetico portando con se anche la famiglia.

Secondo l’Agenzia delle entrate, in via generale, in applicazione dell’art. 2 del TUIR, si considera residente in Italia il lavoratore che si trova in possesso di uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro: essere iscritto per più di 183 giorni nell’anagrafe della popolazione residente, avere in Italia il domicilio oppure avere la residenza.

Se sussiste anche una sola di queste condizioni la persona si ritiene residente fiscalmente residente in Italia.

Nel caso in cui siano assenti tutti contemporaneamente i predetti requisiti, allora la persona si ritiene residente fiscalmente all’estero.

Una deroga però può arrivare dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che l’Italia ha siglato con il Paese straniero.

Secondo il modello OCSE, a cui si sono ispirate tutte le convenzioni (inclusa quella stipulata con la Svizzera), ed in particolare l’art.15, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente è quella dello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente, ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione corrente in entrambi i Paesi.

Applicando tale regola al caso in esame, risulta che la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all'esodo e di transazione novativa, riferite al periodo in cui la dipendente è stata residente in Italia e ha quivi prestato l'attività lavorativa, è soggetta a tassazione esclusiva in Italia.

Invece la quota parte delle somme predette, riferibile al periodo in cui la dipendente è stata residente in Italia e ha prestato l'attività lavorativa in Svizzera, è soggetta a tassazione concorrente in entrambi gli Stati, a meno che non ricorrano congiuntamente le tre condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione (soggiorno in Svizzera per meno di 183 giorni nell’anno fiscale, remunerazione pagate da o a nome di un datore di lavoro non residente in Svizzera e l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera), ipotesi in cui gli emolumenti in esame sarebbero assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia, Stato di residenza della dipendente.

Infine la quota parte delle somme erogate a titolo di TFR, di incentivo all'esodo e di transazione novativa, riferibile al periodo in cui la dipendente è stata residente in Svizzera e ha quivi prestato l'attività lavorativa, è soggetta a tassazione esclusiva in Svizzera.