TFR, previdenza complementare e Fondo Tesoreria (Circ. A.E. N. 70/2007)
A cura della redazione
Venerdì 21 dicembre 2007L'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato i chiarimenti operativi relativi alla previdenza complementare così come riformata dal DLgs 5 dicembre 2005 n. 252 e al versamento, per le azienda con almeno 50 dipendenti, al Fondo Tesoreria presso l'INPS.
Si riepilogano, pertanto, gli aspetti principali dell'imponibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione, delle prestazioni previdenziali nonché del TFR versato al fondo tesoreria INPS.
· Possibilità, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1°-1-2007 (in ogni caso il conferimento non si considera anticipazione e quindi il trasferimento non assume rilevanza fiscale);
· La rivalutazione (interessi) del 2,74% applicata in sede di versamento ai F.P. delle somme arretrate deve essere considerata componente accessoria del TFR, conseguentemente non intacca il limite di deducibilità dei contributi fissato in Euro 5.164,57;
· La rivalutazione (interessi) del 2,74% applicata in sede di versamento al fondo tesoreria delle somme arretrate non è destinata ad incrementare la posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assume rilievo fiscale;
· La deducibilità fino a Euro 5.164,57 dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare vale anche se al finanziamento partecipa solo il lavoratore o solo il datore di lavoro (non è quindi necessario che ci siano entrambe le contribuzioni). La deducibilità è applicata in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente per effetto della lettera h) dell'art. 51 del TUIR;
· La deducibilità, ai fini IRPEF, nel predetto limite, vale anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli stati membri dell'U.E.;
· La contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare in squilibrio finanziario (con decreto ministeriale) continua a mantenere la deducibilità senza limitazioni. La contemporanea iscrizione a un'altra forma di previdenza complementare, determina, per la relativa contribuzione, che la deducibilità ai fini IRPEF risulta possibile solo nel limite della differenza, se positiva, tra Euro 5.164,57 e i contributi versati al fondo interessato da squilibri finanziari;
· Per lavoratori di prima occupazione dal 1°-1-2007, che maturano un credito di deduzione, devono intendersi quei soggetti che alla citata data del 1°-1-2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria;
· Tassazione delle prestazioni:
- Rendimenti prodotti dalle forme di previdenza complementare: confermata l'imposta sostitutiva dell'11%;
- Somme versate dal fondo pensione a fronte di garanzia di rendimento minimo o di rimborso dei contributi versati (linee garantite): sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%;
- Rendimenti in prosecuzione volontaria: sono considerati parte integrante della prestazione previdenziale e quindi il regime fiscale è quello proprio delle prestazioni;
- Prestazione sia in capitale sia in forma periodica: ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione (periodo di 365 giorni) al fondo oltre al quindicesimo con un massimo di 6 punti (periodo di partecipazione: anni di mera partecipazione a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi). Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. La base imponibile in ogni caso è al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta sostitutiva. Le somme in questione sono escluse dal reddito complessivo e quindi non sono interessate dalle addizionali all'IRPEF;
- Anticipazioni: per spese sanitarie, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15% (meno 0,30 punti per ogni anno eccedente il 15° di iscrizione fino a una massimo di 6 punti); per l'acquisto prima casa, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%; per ulteriori esigenze dell'aderente, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- Reintegro delle somme chieste a titolo di anticipazione: può essere riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1°-1-2007 e ai montanti maturati alla predetta data (le somme a reintegro devono ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione). L'importo reintegrato dà diritto a un credito d'imposta che, per il relativo calcolo, dovrà tenere conto delle somme ricevute a titolo di anticipazione che sono state effettivamente assoggettate a ritenuta;
· Fondo tesoreria: il sostituto d'imposta è tenuto a versare le ritenute anche sulle somme erogate per conto del fondo tesoreria, salvo poi conguagliare attraverso il mod. DM 10/2 l'intero importo lordo erogato per conto del fondo stesso. Anche il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dovrà essere effettuata dal sostituto d'imposta anche per l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione relativa ai TFR accantonati al fondo. Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare dette somme attraverso il mod. DM 10/2 secondo le istruzioni che verranno fornite dall'INPS.
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