Contributi e fisco
TFR e previdenza complementare: emanati i decreti attuativi della finanziaria
A cura della redazione
I Ministeri del Lavoro e dell'Economia, hanno emanato due decreti (datati 30/01/2007) che danno attuazione alla nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2007 in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare e in materia di finanziamento del nuovo fondo INPS di tesoreria. I Ministeri del lavoro e dell'economia, in attuazione di quanto disposto dalla finanziaria 2007 in materia di costituzione del fondo INPS (c.d. di tesoreria o cassa), al quale dovranno confluire i TFR dei lavoratori che hanno deciso e che decideranno di mantenerlo presso il datore di lavoro con almeno 50 addetti, hanno emanato i relativi decreti attuativi. In particolare: 1 - il decreto 30 gennaio 2007, in attuazione del comma 757 della citata legge finanziaria, definisce le disposizioni che regolano il finanziamento e la gestione del fondo tesoreria INPS, nonché gli adempimenti dei datori di lavoro; 2 - il decreto 30 gennaio 2007, in attuazione del comma 765 della medesima legge finanziaria, definisce il procedimento di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando (alla previdenza complementare, espressamente o tacitamente; mantenerlo presso il datore di lavoro con obbligo di versarlo all'INPS, se il datore occupa almeno 50 addetti). Il fondo tesoreria INPS - In particolare, il decreto precisa quanto segue: a - l'importo da versare (denominato contributo) corrisponde all'ammontare del TFR maturando dal 1' gennaio 2007 (retribuzione utile diviso 13,5) meno il contributo 0,50% destinato al FPLD (per il TFR riferito al periodo di 6 mesi che il lavoratore ha a disposizione per la scelta, occorre versare anche la corrispondente rivalutazione); b - il versamento deve essere effettuato, mensilmente, dai datori di lavoro, con almeno 50 addetti, unitamente al versamento dei contributi obbligatori (vale a dire con le modalità e termini previsti per la contribuzione previdenziale obbligatoria - per l'INPS mod. DM 10/2), salvo conguaglio di fine anno o di fine rapporto; c - i soggetti obbligati al versamento sono i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti, esclusi i datori di lavoro domestico. d - il datore di lavoro interessato (con almeno 50 addetti) non è tenuto a versare il TFR dei seguenti lavoratori: con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi (contratti a termine e contratti che sorgono a tempo indeterminato ma che cessano prima dello scadere dei 3 mesi); lavoratori a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (iscritti ENPAIA); lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica dei TFR ovvero l'accantonamento degli stessi presso soggetti terzi (esempio in alcune province del settore edile); e - la denuncia mensile EMENS dovrà essere integrata con i seguenti dati: se il lavoratore, al 31-12-2006, ha aderito a una forma di previdenza complementare con versamento totale del TFR; con la scelta (esplicita: modello Tfr1 e Tfr2, allegati al decreto) che il lavoratore ha operato sulla destinazione del proprio TFR ovvero la scelta tacita; con l'ammontare del TFR da versare al fondo; f - in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'integrale TFR (compresa la quota versata all'INPS e di sua competenza) è pagata al dipendente dal datore di lavoro (conseguentemente per il lavoratore non cambia nulla) che provvederà a recuperare quanto anticipato per conto dell'INPS attraverso il versamento contributivo mensile (prioritariamente sui TFR da versare; in caso di incapienza anche dall'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese (conseguentemente non solo dall'INPS ma anche dai contributi che si versano agli altri enti, per esempio ENPALS). g - in caso di anticipazione del TFR (di cui all'art, 2120 del c.c. - massimo 70%), l'ammontare spettante è erogato dal datore di lavoro sul maturato al 31-12-2006. Il conferimento del TFR - Riguardo alle manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR, il decreto, per i dipendenti di datori di lavoro con almeno 50 addetti, precisa: a) dipendenti con rapporto in essere al 31-12-2006: per i lavoratori, che nel periodo di 6 mesi a loro disposizione per operare la scelta (1°/1/2007 - 30/6/2007), conferiscono l'intero TFR (esplicitamente o tacitamente) a una forma di previdenza complementare, nulla deve essere versato dal datore di lavoro al fondo INPS (vale a dire che qualora la scelta, per esempio venga operata nel mese di giugno 2007, il TFR pregresso maturato dal 1° gennaio non deve essere versato all'INPS). Invece, qualora i dipendenti scelgano di tenere il TFR presso il datore di lavoro (tutto o in parte, ove previsto), all'INPS dovrà essere versato, nel mese successivo la ricezione delle scelte, anche i TFR maturati dal mese di gennaio 2007, maggiorati della relativa rivalutazione, calcolata utilizzando il tasso di incremento del TFR applicato al 31-12-2006, rapportato a periodo intercorrente dal 1' gennaio 2007 e la data di versamento; b) dipendenti il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31-12-2006: se non hanno già espresso la loro scelta sulla destinazione del TFR in rapporti di lavoro precedenti e (espressamente o tacitamente) conferiscono, entro sei mesi dall'assunzione, il TFR alla previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà versare al fondo INPS tesoreria il contributo (TFR meno 0,50% FPLD) fino al momento del conferimento; se invece manifestano la volontà di mantenere in azienda in tutto o in parte (ove previsto) i propri TFR, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo (TFR meno 0,50% FPLD) a partire dal mese successivo alla consegna del lavoratore del modello Tfr2 (allegato al decreto), comprese le quote decorrenti dalla data di assunzione, maggiorate della rivalutazione (determinata applicando, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre, il tasso di rivalutazione applicato a tale data, rapportata alla durata del periodo medesimo). Sanzioni - Il provvedimento conferma quanto già fissato dalla legge finanziaria che ai fini dell'accertamento e della riscossione del TFR in esame si rendono applicabili le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. La scelta del lavoratore e il fondo di previdenza complementare INPS - con il secondo decreto il Ministero del lavoro ha provveduto a regolamentare: 1. Le modalità di espressione delle volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando; 2. L'istituzione di una forma pensionistica complementare presso l'INPS. Le scelte del lavoratore - Il decreto prevede quanto segue: a)Sono chiamati ad operare la scelta circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti privati, esclusi quelli domestici, nei seguenti termini: - con rapporto di lavoro in essere al 31-12-2006, entro il 30-6-2007; - con rapporto di lavoro iniziato successivamente al 31-12-2006, entro 6 mesi dalla data di assunzione. Sono interessati però solo quei lavoratori che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR in relazione a precedenti rapporti. b) Le scelte possibili sono: - conferire il TFR alla previdenza complementare (tutto, residuo o in parte, ove previsto) - mantenere il TFR presso il datore di lavoro (all'INPS per i datori di lavoro con almeno 50 addetti). c) Il lavoratore opererà la propria scelta attraverso la compilazione del modulo predisposto, per lo scopo, dal decreto interministeriale - Tfr1 per i soggetti in forza al 31-12-2006 e Tfr2 per i nuovi assunti dal gennaio 2007 (i moduli dovranno essere messi a disposizione de lavoratori a cura del datore di lavoro). Il datore di lavoro avrà cura di conservare i moduli consegnati dai propri dipendenti (alla consegna del modulo dovrà restituire copia, controfirmata per ricevuta, al lavoratore). d) Le conseguenze dalla scelta dei lavoratori sono: - scelta esplicita di versare il TFR a una forma di previdenza complementare: il datore di lavoro versa il TFR (con eventuali contributi se il lavoratore ha operato anche l'iscrizione con i contributi) a decorrere dal 1°-7-2007 (soggetti in forza al 31-12-2006) con riferimento anche al TFR pregresso compreso tra la data di adesione (si ritiene si intenda dal mese di adesione) al 30-6-2007 , ovvero dal mese successivo alla data della scelta (soggetti nuovi assunti dal gennaio 2007). Per i lavoratori assunti nel periodo 1' gennaio - 30 giugno 2007, il versamento non potrà avvenire prima del 1' luglio 2007. L'importo del TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 deve essere rivalutato. La rivalutazione deve essere calcolata utilizzando il tasso di incremento del TFR applicato al 31-12-2006, rapportato a periodo intercorrente dalla data di scelta e il 30 giugno 2007; - scelta tacita (nessuna scelta nei 6 mesi): il datore di lavoro provvederà a versare il TFR maturando, dal 1°-7-2007, alla forma pensionistica prevista contrattualmente o aziendalmente ovvero istituita in ambito regionale ovvero, in mancanza, in via residuale, al fondo di previdenza INPS (FondInps), ovvero, per i nuovi assunti dal gennaio 2007, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 6 mesi; - scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro: il TFR maturando, dal 1°-1-2007 (o dalla data di assunzione), va versato, se il datore di lavoro ha almeno 50 addetti, al fondo tesoreria INPS, maggiorato delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quelle dell'effettivo versamento. Il primo versamento al fondo decorre dal mese successivo la scelta del lavoratore; e) I lavoratori che alla data del 31-12-2006 avevano già destinato l'intero TFR a una forma di previdenza complementare, non devono operare alcuna scelta (vale a dire non devono presentare la modulistica approvata dal decreto). La modulistica aziendale - Il comma 6 dell'art 1 del decreto in esame stabilisce che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto stesso avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione. Forma pensionistica complementare presso l'INPS - Il decreto stabilisce altresì la costituzione del fondo di previdenza complementare, denominato "FondInps", al quale dovranno essere versate (in via residuale) le quote di TFR maturando dei lavoratori che non hanno espresso alcuna scelta nel periodo di 6 mesi a loro disposizione e non risulta disponibile una forma pensionistica complementare, negoziale, aziendale, regionale, alla quale far confluire tacitamente i TFR in argomento (trattasi quindi della costituzione di una forma di previdenza complementare a tutti gli effetti). Le modalità di funzionamento del predetto fondo saranno disciplinata da un apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla COVIP, che provvederà ad iscrivere fondInps nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
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