TFR ai fondi di previdenza complementare e agevolazioni contributive
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 15/01/2008 n.4, ha reso note le istruzioni operative che le aziende devono osservare per fruire delle agevolazioni contributive riconosciute alle aziende che hanno conferito il TFR ai fondi di previdenza complementare così come previsto dal DL 203/2005 convertito nella L. 248/2005.
Il beneficio consiste nella riduzione pari allo 0,19% dei contributi dovuti per gli assegni familiari, per la maternità e per la disoccupazione. Se l'abbattimento di questi contributi non dovesse essere sufficiente per fruire di tutto lo sconto riconosciuto, il datore di lavoro può ricorrere alla riduzione dei contributi dovuti alle altre assicurazioni della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, come la CIG e la malattia.
Restano invece escluse dall'abbattimento le aliquote contributive previste per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR e quelle relative al contributo integrativo per la disoccupazione.
L'agevolazione viene fruita con il sistema del DM10. Più precisamente i datori di lavoro devono esporre i contributi dovuti nei quadri B-C del modello. Contemporaneamente recuperano l'importo a proprio credito indicandolo nel quadro D con i seguenti codici di nuova istituzione:
- TF13 - Rec.Contr.DL203/2005 - Prev. complementare;
- TF14 - Rec. Contr. DL 203/2005 - Fondo di Tesoreria.
Le somme a credito possono essere utilizzate anche se l'effettivo versamento ai fondi non è stato ancora eseguito, per effetto delle scadenze fissate dai singoli statuti dei fondi stessi.
Inoltre ricorda l'INPS, il recupero delle misure compensative spettanti, relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008, può essere utilmente eseguito avvalendosi del DM 10 del mese di marzo la cui scadenza è fissata al 16 aprile p.v.. Gli arretrati, in questo caso, devono essere sommati agli importi a credito del mese in cui si esegue il recupero.
Si ricorda che lo sgravio, oltre che nel 2008, sarà applicabile da parte delle aziende fino al 2014 secondo le seguenti misure: 0,21% (2009), 0,23% (2010), 0,25% (2011), 0,26% (2012), 0,27 (2013) e 0,28% (2014).
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