Terme e turismo: il trattamento integrativo solo su richiesta del lavoratore
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 29 agosto 2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale introdotto dal D.L. 48/2023.
Come noto, l’art. 39-bis del Decreto Lavoro riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 40.000 (trova applicazione il c.d. principio di cassa allargato). Ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, da conservare ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
L’agevolazione in commento è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.
Il sostituto d’imposta può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate. Resta fermo che il datore di lavoro può erogare il trattamento in commento anche successivamente al 21 settembre 2023 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indicherà nella certificazione unica, relativa al periodo d’imposta 2023, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.
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