La Commissione europea, con la Comunicazione C/2023/1188 del 21 novembre 2023, ha modificato in alcuni punti il Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina (c.d. Temporary crisis framework), adottato con la Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final, che ha sostituito il precedente quadro temporaneo di crisi Ucraina di ottobre 2022 (COM 2022/C 426/01).

Nel dettaglio si prevede che gli aiuti di importo limitato (Sezione 2.1) possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024 (il termine originario era il 31 dicembre 2023).

Si tratta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), che adesso possono essere concessi a condizione che l'importo complessivo riconosciuto alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 2,25 milioni di euro per impresa (prima 2 milioni). Tutti i valori sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Inoltre il provvedimento prevede, per ciascuna delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, che l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare in alcun momento i 280 mila euro per impresa e per quelle attive nel settore della pesca e acquacoltura i 335 mila euro per impresa (tali soglie erano, rispettivamente, a 250.000 e 300.000 mila euro).

Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni della sezione.