Temporary Framework: i codici per la restituzione dell’eccedenza
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, ha istituito i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti COVID-19 eccedenti il massimale del Temporary Framework.
L'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero. È esclusa la possibilità di compensazione
Per la restituzione spontanea e il versamento degli interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “8174” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
- “8175” denominato “Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i nuovi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: - nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
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