Tempo determinato: è incostituzionale la sanatoria ex art. 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001
A cura della redazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 4 -bis del D.Lgs. n. 368/2001 sulla sanatoria sui contratti a termine illegittimi.
Tale sanatoria prevede, infatti, che con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008 (22 agosto 2008) e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle norme su assunzione e sulla proroga del contratto a termine (artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368/2001), il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
L'illegittimità, ha spiegato la Consulta, deriva dalla circostanza che, in tal modo, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a termine stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data del 22 agosto 2008.
Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti, l'intervento del Legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.
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