La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/01/2020 n. 2240, ha deciso che se si vuol contestare una cartella di pagamento per mancanza di motivazione è necessario presentare opposizione entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notificazione della cartella stessa.

Nel caso in esame un contribuente aveva proposto opposizione all’intimazione di pagamento, relativa alla contribuzione INPS omessa, in ragione della mancata notifica della cartella di pagamento e per difetto di motivazione della stessa.

Il giudice di merito non ha accolto le doglianze poiché ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, dichiarando quindi inammissibile l’opposizione all’intimazione di pagamento per tardività.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione lamentando che il Tribunale aveva erroneamente qualificato l’opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi dato che le ragioni di opposizione avrebbero invece integrato questioni relative al merito della pretesa, come tali soggette al termine di opposizione di 40 giorni.

Inoltre il ricorrente ha fatto presente che l’intimazione era scaturita da una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle entrate non comunicata e da una cartella mai effettivamente notificata. Inoltre tale intimazione era anche tardiva e viziata in quanto la descrizione del tributo riportava descrizione ambigue e contradditorie che non consentivano di comprendere il riferimento temporale delle pretese dell’amministrazione finanziaria.

La Suprema Corte invece ha ritenuto infondato il ricorso poiché se è vero che tali ragioni di opposizione portino a ritenere illegittima la pretesa esecuzione, censurano le modalità della procedura di riscossione iniziata con l’iscrizione a ruolo e non mirano a contestare lo stesso diritto a procedere all’esecuzione forzata.

Infatti, sostengono i giudici di legittimità (si veda anche la sent. n. 21080/2015), in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie (contributi INPS), la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento, e quindi anche della conseguente intimazione di pagamento, integra un’opposizione agli atti esecutivi poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell’atto esecutivo, sicché, prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta entro il termine di 20 giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo.