Durante la ventiseiesima edizione di Telefisco 2017 del 2 febbraio u.s., l’Agenzia delle entrate ed Equitalia hanno fornito alcune risposte ai quesiti pervenuti, tra le quali che in caso di pignoramento dello stipendio, con quote da trattenere sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell’istanza di rottamazione ai sensi dell’art. 6, c.5 del D.lgs. 193/2016, non blocca il pignoramento.

Infatti a norma della predetta disposizione, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, l’agente della riscossione non può proseguire la procedura di recupero coattivo precedentemente avviata, purché non ci sia stato ancora il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Ne consegue che se all’atto della presentazione della dichiarazione di adesione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti oppure ha già presentato istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva.

Chiarimenti sono stati forniti anche sulla trasmissione telematica della CU da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel 2016.

L’Agenzia delle entrate richiama le circolari 6E/2015 e 12E/2016, con le quali ha chiarito che la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730, può avvenire anche dopo il 7 marzo senza l’applicazione delle sanzioni, aggiungendo che l’invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come ad esempio i redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) può avvenire anche dopo il 7 marzo senza sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del mod. 770.

Infine in merito ai controlli preventivi che l’Agenzia delle entrate può effettuare ex art. 5 del D.lgs. 175/2014, viene precisato che da quest’anno, ai mod. 730 tramessi a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta deve essere allegato il risultato contabile (mod. 730-4).

Pertanto per procedere alle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle entrate metta a sua disposizione il mod. 730-4 mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata nella comunicazione per la ricezione dei dati relativi al mod. 730-4 o con il quadro CT presente nella CU, al pari di quanto accade per i mod. 730 presentati dal dipendente tramite CAF e intermediari abilitati ovvero direttamente avvalendosi dell’applicativo 730 web. L’agenzia delle entrate si riserva con successiva circolare di fornire le specifiche indicazioni relative alla modalità d predisposizione dei mod. 730-4.