Il occasione del convegno Telefisco 2014 organizzato dal Sole24Ore, gli esperti dell’Agenzia delle entrate, rispondendo ai numerosi quesiti, hanno precisato che commette un’irregolarità il contribuente titolare di un CUD che omette di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendone obbligato per aver prodotto oltre al reddito da lavoro dipendente anche altri redditi (diversi dall’abitazione principale).

Infatti in non hanno valenza generale le indicazioni a suo tempo fornite con la circolare 12E/2003 in merito al condono tombale previsto dalla Legge 289/2002, con la quale l’Agenzia delle entrate aveva precisato che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati dal sostituto d’imposta mediante il CUD la dichiarazione si considera comunque presentata, anche quando lo stesso possieda altri redditi diversi da quello dell’abitazione principale, che lo avrebbero obbligato a presentare la dichiarazione. 

In ogni caso quando ricorrano queste situazioni il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate decadrà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa doveva essere presentata.

Particolarmente interessante anche la risposta sulle detrazioni familiari e gli indebiti rimborsi da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale. In pratica la Legge di Stabilità 2014 ha autorizzato l’Agenzia delle entrate ad effettuare controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Sul punto l’Agenzia delle entrate precisa che in presenza di rimborsi di importo superiore a 4 mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione mod. 730/2014, nel caso in cui non risulti compilato il quadro relativo ai familiari a carico e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.

Invece in merito alle auto aziendali, è stato chiarito che la maggiorazione della durata minima fiscale prevista dal c.7 dell’art. 102 del TUIR (48 mesi) per i veicoli di cui alla lettera b) del c.1 dell’art. 164 del TUIR non trova applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, disciplinati dalla successiva lettera b-bis).

Infatti l’art. 102, c.7 del TUIR introduce una penalizzazione per le auto aziendali ex art.164, c.1, lett. b) limitando notevolmente la deducibilità dei componenti negativi relativi a siffatta tipologia di veicoli. 

Pertanto per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014 deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).

Infine in merito alla sanatoria prevista dalla Legge 147/2013 per le somme iscritte a ruolo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che possono fruire della definizione agevolata anche le somme provvisoriamente iscritte a ruolo a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e quelle in pendenza di giudizio in esecuzione di un atto impugnato.