L'INPS, con la circolare n. 26 del 18 febbraio 2010, ha precisato che gli arretrati retributivi previsti dall'Accordo 23.10.2009 per il rinnovo del ccnl delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione sono valutati anche ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
Si ricorda che l'Accordo di cui sopra ha previsto la corresponsione, a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori in forza alla data del 23 ottobre 2009, di un importo una tantum di 585,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2009 - 31.12.2009.
Per ciò che concerne i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell'INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadisce che detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi.
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio 2009 e di gennaio 2010 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene gli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate     nell'ambito del periodo cui si riferisce la corresponsione dell'importo in questione  (1.1.2009 - 31.12.2009) occorre tenere presente che il parametro di commisurazione dell'importo spettante non è orario ma   mensile e che la frazione di mese di  durata superiore a 15 giorni è da valutare come mese intero.
Ciò premesso, in considerazione della funzione suppletiva della retribuzione  svolta dalle integrazioni salariali, gli oneri rimborsabili al datore di lavoro per effetto di interventi, ordinari o straordinari,     autorizzati,  devono  essere  calcolati  seguendo i seguenti criteri:
1) i periodi da  prendere  in  considerazione  sono  unicamente  i  periodi  di sospensione  totale  dal  lavoro,  in quanto nel caso di riduzione dell'orario settimanale di lavoro (sia verticale che orizzontale) i  periodi  stessi  sono comunque  periodi  retribuiti  e  quindi  l'erogazione  è  a  completo carico dell'azienda;
2) qualora la durata del periodo lavorato sia superiore a  15  giorni,  l'onere della  quota  mensile grava interamente sul datore di lavoro anche se nel mese sono compresi periodi di integrazione salariale;
3) la quota mensile e' interamente a carico  dell'Istituto  se  la  durata  del periodo integrato sia superiore a 15 giorni.
Una volta determinato l'onere a carico dell'Istituto, il datore di lavoro, nel caso che le integrazioni salariali    che costituiscono il titolo per il rimborso siano state corrisposte dal datore di lavoro medesimo,     effettuerà  il conguaglio della somma rimborsabile in due  rate di  pari   importo;  la prima  alla  prossima   scadenza utile per il  versamento  dei  contributi  dovuti  e la  seconda in  occasione  del  versamento  dei    contributi  relativi  alla retribuzione del mese di maggio p.v.
Per quanto attiene i casi di pagamento  diretto delle integrazioni  salariali  da  parte dall'Istituto, la richiesta      delle somme  spettanti  a complemento  delle integrazioni  già  erogate, devono essere  rivolte alla Sede che ha disposto il pagamento.