L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 292 del 27/04/2021, ha precisato che il trattamento di fine mandato erogato all’amministratore delegato di una società in sede di cessazione, è soggetto alla tassazione separata, purché il diritto alla sua percezione risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Infatti l’Agenzia ritiene che, in base alla disposizione contenuta nell’art. 17, c.1, lett. c) del TUIR, per l’applicazione della tassazione separata è sufficiente che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, determini genericamente il diritto all’indennità, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specifica dell’importo.

Una diversa interpretazione comporterebbe l’inapplicabilità del particolare regime di tassazione separata in tutti i casi in cui la determinazione del compenso e la quota di trattamento di fine mandato all’amministratore sia affidata al consiglio di amministrazione invece che all’assemblea dei soci che procede alla sua nomina.