Tassazione separata per gli emolumenti corrisposti nell’anno successivo
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 468 del 22 settembre 2022, ha chiarito che si applica la tassazione separata qualora, per effetto della stipula del contratto collettivo anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti stessi si riferiscono, a prescindere dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione.
Nella fattispecie in esame, l’istante, relativamente agli emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, in virtù di contratti collettivi integrativi, relativi alle diverse categorie di personale (Aree ABC, Dirigenti, Professionisti, Medici) ha chiesto se fosse necessario applicare il regime della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b), del TUIR.
Più precisamente, l'Istante ha rappresentato che:
1) in data 25 ottobre 2021, ha sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI 2020-2021) per il personale delle Aree A, B e C relativo, ai fini della disciplina economica, al periodo di riferimento 1° gennaio 2020 - 31 dicembre2021. Diversamente dalle precedenti contrattazioni integrative, avvenute su base annuale, per il predetto contratto è stata stabilita una durata biennale, a seguito di un confronto negoziale intercorso nel 2021 con le organizzazioni sindacali. Nello specifico, il predetto contratto integrativo definisce l'ammontare delle risorse finanziarie, distintamente per gli anni 2020 e 2021, i criteri per l'assegnazione al personale delle aree sopraindicate delle somme e delle indennità per emolumenti da lavoro dipendente, correlate sia al diverso livello di responsabilità delle posizioni organizzative sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti, nonché i compensi incentivanti la produttività secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per effetto della stipula del contratto, l'Istante potrà corrispondere solo nel corso del 2022 i compensi relativi alle differenze stipendiali conseguenti ai passaggi economici all'interno delle aree, alle indennità correlate sia al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti specifici, al trattamento economico di professionalità (TEP) e ad altri compensi incentivanti la produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente all'anno 2020 e all'anno 2021. Relativamente agli emolumenti riferiti all'anno 2021, inoltre, l'Istante ha rappresentato che «non ha potuto erogare i compensi entro la fine del medesimo anno inconsiderazione della data di conclusione del contratto. Inoltre, non si è potuto erogare tali compensi neppure nei primi mesi dell'anno 2022 dovendo procedere agli adeguamenti derivanti dall'applicazione della riforma fiscale delle aliquote IRPEF e delle detrazioni di imposta in vigore dal 2022». Tali circostanze, che hanno comportato il pagamento in un periodo d'imposta successivo, sarebbero estranee alla volontà delle parti;
2) i vigenti CCNI di tutte le categorie di personale (Aree A, B, e C, Dirigenti, Professionisti, Medici) prevedono quattro acconti annuali riferiti a compensi incentivanti o retribuzione di risultato della singola annualità oggetto di contrattazione, sulla base dei risultati conseguiti nei rispettivi quattro trimestri. Il quarto acconto relativo ai risultati conseguiti nel quarto trimestre dell'anno viene erogato, secondo le previsioni dei medesimi contratti, con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo. Secondo quanto chiarito dall'Istante, «tale compenso viene erogato in acconto anche in mancanza della sottoscrizione del CCNI dell'anno di riferimento, in quanto si considera "ultrattiva" la norma del più recente CCNI sottoscritto in via definitiva»;
3) il personale professionista dell'area legale è destinatario di compensi per onorari legali, riferiti alle cause concluse e passate in giudicato con sentenza favorevole all'Istante. Al riguardo, viene chiarito che «l'erogazione dei compensi è normata con regolamento adottato con Determinazione presidenziale n. 44 del 15maggio 2015, il quale è stato adottato in conformità con il Verbale d'intesa tra l'Ente istante e le Organizzazioni sindacali del 23 dicembre 2014, potendosi pertanto asserire che anche gli onorari legali in questione sono erogati in virtù di accordo collettivo aziendale, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel citato regolamento. Sia l'accordo sindacale che il regolamento dispongono, tra l'altro, due pagamenti a saldo dei compensi maturati nell'anno precedente, nei mesi di giugno per i cosiddetti onorari compensati e ottobre per i cosiddetti onorari incassati».
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