L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 177 del 16/03/2021, ha reso noto che le somme che il datore di lavoro intende riconoscere al lavoratore che deve essere licenziato, a titolo di incentivo all’esodo, sono soggette a tassazione separata anche se l’erogazione avviene prima della cessazione del rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle entrate è giunta a tale conclusione richiamando la precedente circolare 29/E del 2001 in cui veniva precisato che per indennità e somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto devono intendersi quelle percepite una tantum in diretta correlazione con l’interruzione del lavoro. In altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto.

Tra queste somme viene ricompreso anche l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte a incentivare l’esodo del personale ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo al regime fiscale applicabile alle anticipazione dei predetti emolumenti, la risposta 177/2021 fa riferimento all’art. 19, c. 4 del TUIR secondo cui «Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva»

Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha previsto che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Su tale anticipazione il datore di lavoro è tenuto ad applicare la tassazione separata.