L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 408 del 16/06/2021, ha riconfermato l’interpretazione già fornita in precedenza ossia che se gli emolumenti vengono erogati al dipendente l’anno successivo di maturazione per effetto di una causa giuridica, sono assoggettati alla tassazione separata.

L’interpello infatti ribadisce che la tassazione separata può trovare applicazione se sussistono i seguenti presupposti:

  • Gli emolumenti sono corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata attività lavorativa;
  • Il ritardo deriva da leggi, contratti collettivi, sentenze o attimi amministrativi sopravvenuti; oppure
  • Il ritardo è riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non è fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’agenzia delle entrate gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive sono erogati nell’anno immediatamente successivo a quello di maturazione e la mancata erogazione nel medesimo periodi d’imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una causa giuridica sopravvenuta, ossia all’emanazione di un atto amministrativo qual è appunto il decreto direttoriale che viene adottato dall’amministrazione istante, con la conseguenza che trova applicazione la tassazione separata.